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Consiglio Provinciale di Firenze

Ordine dei Consulenti del Lavoro

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rinnovato il contratto per i dipendenti del comparto

31 Agosto 2023 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nel contratto, con scadenza 30 giugno 2026, sono previsti nuovi minimi retributivi e l’istituzione della Banca ferie solidali  

Le Parti stipulanti Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore. Sia per quel che riguarda la parte economiche che normativa, il CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026. Per quanto concerne l’aspetto economico, le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata per ciascun livello. I nuovi minimi, riportati nella tabella di seguito, decorrono dal 1° luglio 2023.

LivelloRetribuzione
Dirigenti2.738,39
Quadri2.190,64
Livello I1.862,15
Livello II1.752,58 
Livello III1.642,58
Livello IV 1.533,54
Livello V 1.423,98
Livello VI 1.314,40

Dal confronto con il precedente contratto, restano invariate le altre indennità, nelle misure di:
– 180,00 euro per indennità Area Quadri;
– 80,00 euro per indennità d’incarico;
– 140,00 euro per indennità apicale di funzione per i lavoratori dal 1° al 3° livello; e di 80,00 euro per i lavoratori dal 4° al 6° livello;
– 10% mensile della retribuzione tabellare per indennità di cassa e maneggio.
Ai dipendenti che nello svolgimento del proprio lavoro mostrano di possedere doti di esperienza, autonomia, responsabilità e capacità di coordinamento e innovazione, viene riconosciuto un Superminimo pari a 105,00 euro per l’Area Quadri, di 60,00 euro per i lavoratori dal 1° al 3° livello e di 50,00 euro per quelli dal 4° al 6° livello. 
Tra le novità per la parte normativa si segnala l’introduzione della Banca ferie solidali. Infatti, tramite questo strumento, si può cedere a titolo gratuito alle ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell’anno in corso. La cessione può essere di un massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle 4 settimane di ferie annuali.
A beneficiare delle ferie solidali sono:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.
La richiesta delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a 2 volte.

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