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Consiglio Provinciale di Firenze

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Artigiani e commercianti: la riduzione contributiva per i nuovi iscritti 2025

28 Aprile 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni per l’accesso al beneficio previsto dall’articolo 1, comma 186 dell’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 24 aprile 2025, n. 83).

L’INPS ha fornito le indicazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha previsto a decorrere dall’anno in corso e per 36 mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario.

La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione, sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite, previsti dall’articolo 1, comma 1 della Legge n. 233/1990.

Le indicazioni operative

Il possesso dei requisiti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio dall’INPS.

Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza. I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta.

Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso. L’INPS effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti.

La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per i 36 mesi citati. Nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

Con successivo messaggio dell’Istituto sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa. 

Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’INPS procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, come sostituita, a decorrere dal 1° settembre 2024, dall’articolo 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 19/2024, a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.

 

 

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